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Decreto per gli atti di straordinaria amministrazione

>>> Documento originale

ARRIGO MIGLIO
Per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Arcivescovo metropolita di Cagliari

Prot. gen. 143/2013

 Decreto generale
di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione
per le persone giuridiche
soggette
all’Arcivescovo Metropolita di Cagliari

Visto il can. 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazione e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

sentito in data 30.04.2013 il parere favorevole, espresso all’unanimità, del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e in sostituzione del Decreto Generale del 20 gennaio 2006, che viene contestualmente abrogato,

con il presente
DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

  1. L’alienazione di beni immobili di qualunque valore;
  2. L’alienazione di beni mobili che non ricadano nella fattispecie del successivo punto 9 e di valore superiore a € 15.000,00;
  3. Ogni disposizione potenzialmente pregiudizievole ‘per il patrimonio, quali, ad esempio, la locazione; la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
  4. L’acquisto ci titolo oneroso di immobili;
  5. La mutazione della destinazione d’uso di immobili;
  6. L’accettazione di donazioni, eredità e legati;
  7. La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
  8. L’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore, compresi i lavori di adeguamento liturgico del presbiterio e in particolare la collocazione o rimozione di altari;
  9. Ogni atto relativo a beni immobili o mobili di Interesse artistico, storico o culturale;
  10. L’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
  11. La costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
  12. La costituzione di un ramo di attività ONLUS;
  13. La contrazione di debiti di qualsiasi tipo ed entità con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
  14. La decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo, approvato dai Consigli per gli Affari Economici Parrocchiale e Diocesano;
  15. L’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
  16. L’introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
  17. Per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte dei clero parrocchiale.
  18. Stabilisco comunque, a completamento di quanto sopra, che vanno considerati come straordinaria amministrazione tutte le spese e I lavori che, per l’anno e complessivamente, superano il 50% della cifra indicata nel bilancio consuntivo approvato alla voce “avanzo dell’esercizio anno … precedente”.

Per porre validamente quanto sopra specificato è necessaria i’autorizzazione scritta dell’Ordinario del luogo. Ogni atto, anche se autorizzato, rimane sempre a carico dell’ente che lo promuove. Va poi ricordato che gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere senza la dovuta autorizzazione dell’Ordinario sono considerati illegittimi; ne rispondono amministrativamente e, quando occorre, penalmente il titolare dell’ente e per la loro parte i Consigli implicati.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli affari economici dell’ente, con l’indicazione degli eventuali pareri contrari.

All’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l’Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano i nn. 3,4,7,8, 13 e il n. 6, limitatamente alle ipotesi In cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Per la ‘vacatio legis’ a norma del can. 8 § 2 C.D.C., il presente Decreto entrerà in vigore erga omnes in data 1 giugno 2013.

Dato in Cagliari, dalla Sede Arcivescovile in data 20 maggio 2013

+ Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari

Mons. Giancarlo Atzei, Cancelliere arcivescovile

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